Sei un lavoratore o una Associazione/società che opera nell’ambito dello sport dilettantistico?
Scopri le Novità del D.Lgs. n. 120/2023 sulla Riforma del Lavoro Sportivo riguardante in particolare, le modifiche relative alle prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari nel mondo dilettantistico.
Non hai ancora avuto il tempo di dare un’occhiata? Nessun problema! F2D è qui per offrirti una sintesi rapida e chiara sulle principali novità dell’ultimo Decreto.
Lo Sport Amatoriale: Art 28, D.Lgs. n. 36/2021
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando vengono soddisfatti i seguenti requisiti:
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico, dalle Federazioni nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva, inclusi quelli paraolimpici.
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
Attenzione! Lo sapevi che se rientri nella fascia di reddito fra 5.000 e 15.000 euro l’anno non si applicano ritenute fiscali, ma vengono applicate quelle previdenziali? Nel caso invece in cui i tuoi guadagni superino i 15.000 euro all’anno, saranno applicate sia le ritenute fiscali che quelle previdenziali.
Se rientri in una di queste due categorie, affidati ai servizi di F2D e potrai liberarti dall’onere di gestire queste questioni e soprattutto dimenticare l’ansia di doverle affrontare! All’elaborazione del cedolino ci pensiamo Noi!
Le nuove disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi
Cosa è cambiato con la nuova riforma dello sport? In base all’articolo 33 del D.Lgs n. 36/2021, con le sue più recenti modifiche, i lavoratori di questo settore che percepiscono compensi annuali inferiori a 5.000 euro sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008 riguardanti la sorveglianza sanitaria e la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Di conseguenza, per quanto riguarda i rischi specifici delle loro attività e a loro spese, hanno la possibilità di:
- usufruire della sorveglianza sanitaria;
- partecipare a corsi di formazione specifici sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Assicurazione infortuni e malattie professionali
L’articolo 34 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, stabilisce che i lavoratori sportivi saranno coperti dalla tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della Legge n. 289/2002 e relativi provvedimenti attuativi. Questa tutela assicurativa è direttamente collegata al tesseramento e non vige più l’obbligo assicurativo INAIL.
Ma attenzione, questa esclusione dagli obblighi INAIL non si applica alle collaborazioni amministrativo-gestionali, poiché queste ultime non rientrano nella definizione di lavoro sportivo.
Prestazioni sportive dei volontari (art. 29, D.Lgs. n. 36/2021)
Secondo le nuove disposizioni normative della riforma dello sport, le spese sostenute dai volontari potranno essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione, purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del beneficiario!