Dal primo luglio di quest’anno è iniziata una vera rivoluzione per le partite Iva in regime forfettario. Da questa data, infatti, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i professionisti, ad eccezione dei lavoratori che nel 2021 hanno conseguito ricavi non superiori a 25mila euro. Si tratta però di un esonero temporaneo: anche questi ultimi saranno chiamati ad utilizzare il nuovo strumento a partire dal primo gennaio del 2024.
È quanto è stato definito dal Dl 36/2022, articolo 18 (decreto Pnrr 2), che ha dato il via alla “fase uno” del percorso verso l’adozione generalizzata per tutti i soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato italiano.
E-fattura: da quando è in vigore l’obbligo per i forfettari
Fino al 30 giugno i forfettari – quindi le partite Iva che versano un’imposta fissa del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività) – potevano ancora emettere fattura analogica, senza perciò transitare dal Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate.
Ora le cose sono cambiate. Chi è soggetto al nuovo obbligo di fattura elettronica può predisporre il formato xml impiegando un software ad hoc oppure seguendo la procedura telematica messa a disposizione gratuitamente dal Fisco. Bisogna inoltre ricordarsi di usare il codice associato al regime “RF19”, mentre il tipo di fattura potrà essere TD01 o TD06 (parcella).
Non cambiano invece le regole relative all’Iva: il professionista continua a non addebitare l’imposta ai clienti né la detrae sugli acquisti.
La novità riguarda la quasi totalità delle operazioni attive e passive, sebbene non manchino le eccezioni, come nel caso della bolletta doganale.
Al momento sono esclusi dall’obbligo delle fatture elettroniche i forfettari con ricavi inferiori ai 25mila euro (ragguagliati ad anno), che dunque potranno ancora operare come prima. La verifica di tale soglia deve considerare il regime contabile applicato nel 2021. Il passaggio viene rimandato al 2024 anche per chi ha aperto la partita Iva dal primo gennaio 2022.
Le sanzioni non sono subito operative
Fortunatamente è stato previsto un periodo “cuscinetto” in occasione dell’entrata in vigore della norma, concedendo un trimestre (da luglio fino a settembre) senza sanzioni per adeguarsi alla nuova procedura. In questo lasso di tempo le fatture elettroniche potranno essere emesse entro il mese successivo dall’effettuazione dell’operazione, e non entro il 12esimo giorno successivo a quello dell’operazione stessa, come avverrà a regime.
Attenzione però: la sospensione termina con il primo di ottobre, quando cominceranno ad essere nuovamente applicate le sanzioni:
- dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati;
- da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Ma non si deve pensare che questa misura abbia un carattere punitivo. Pensata per far emergere il lavoro sommerso e accrescere la trasparenza fiscale, la norma offre anche alcuni vantaggi, garantendo una maggiore semplicità nella conservazione e comunicazione dei documenti.
Obbligo di fattura elettronica per il regime forfettario: i servizi di F2D
I titolari di partita Iva in regime forfettario sono quindi chiamati a una gestione diversa della contabilità, chi nell’immediato chi a partire dal 2024. Date le continue trasformazioni normative, è fondamentale affidarsi agli esperti del settore, in grado di seguire con attenzione gli aspetti burocratici della propria attività.
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